Come stabilito dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 4, una persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni, esclusi quelli festivi e non lavorativi.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Cosa fare quando si verifica il decesso?
La persona interessata deve comunicarlo in tempo al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso.
Successivamente, al suo rientro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
A quali familiari si applica?
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
- del coniuge;
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
- di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo “parasubordinato” (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.